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L’operazione di scissione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito

In linea di principio l’operazione di scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 335 del 21 giugno 2022, con cui ha specificato che l’operazione di scissione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, laddove non sia ravvisabile alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ne consegue che l’operazione di scissione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, laddove non sia ravvisabile alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La riorganizzazione societaria appare fisiologica, laddove finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione.
Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l’operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Allo stesso modo per il comparto delle imposte indirette, l’operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi.