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Parere OIC: Contabilizzazione Crediti fiscali edilizi

In vista della chiusura dei Bilancio per l’anno in corso risulta utile illustrare quanto disposto dall’Organismo Italiano di Contabilità sulla corretta impostazione in bilancio dei crediti in oggetto, in base alle varie modalità di fruizione previste dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto all’OIC un parere sull’argomento relativamente a tre casistiche:
1. contabilizzazione e utilizzo diretto del credito d’imposta nel bilancio della committente;
2. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto concesso in fattura al committente in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale;
3. contabilizzazione nel bilancio delle società cedente e cessionaria a seguito della compravendita del credito di imposta.
1. Utilizzo Diretto da parte della Società Committente.
La prima modalità di utilizzo del bonus fiscale (utilizzo diretto) comporta la contabilizzazione del credito d’imposta che sorge in capo al committente in seguito agli investimenti edilizi effettuati.
L’OIC ha assimilato il credito d’imposta a un contributo in conto impianti così come definito dal paragrafo 86 del principio OIC 16; la suddetta assimilazione trova riscontro nella definizione di contributo in conto impianti prevista nel paragrafo 86 dell’OIC 16 nella quale si possono rintracciare le caratteristiche del bonus fiscale; in altre parole, le suddette detrazioni soddisfano i requisiti menzionati dal citato paragrafo 86 in quanto trattasi di somme:
– erogate da un soggetto pubblico;
– destinate alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali;
– commisurate al costo delle medesime immobilizzazioni.
L’importo del credito d’imposta dovrà essere contabilizzato così come previsto dai paragrafi 87 e 88 del medesimo principio:
– nell’attivo dello stato patrimoniale, quale credito tributario, qualora vi sia una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte e, sempre nell’attivo, a diretta riduzione dell’importo dell’investimento stesso iscritto in bilancio (c.d. metodo diretto); oppure
– nell’attivo dello stato patrimoniale, quale credito tributario e nel passivo dello stato patrimoniale, quale risconto da rilasciare a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale (c.d. metodo indiretto).
2. Trattamento contabile cessionario (sconto in fattura)
Per il fornitore, il minor incasso è compensato dal riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24 e senza i limiti generali imposti dall’art. 31, comma 1,D.L. n. 78/2010.
La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ha fornito un esempio ipotizzando che – a fronte di un corrispettivo di 30.000 euro – venga usufruito uno sconto di corrispondente importo da parte del beneficiario della detrazione. All’atto della riduzione del credito verso il cliente, il fornitore registrerà un credito d’imposta pari al 110% del corrispettivo ceduto (i.e. 33.000) di cui 3.000 euro quale provento finanziario.
Secondo l’OIC la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale (nel caso di specie 3.000) deve essere iscritta in quote costanti (e quindi riscontate), lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari.
L’importo iscritto (i.e. 3.000) concorrerà a formare il reddito imponibile per il principio di derivazione giacché nessuna norma ne prevede l’esclusione.
Anche in questo caso si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Trattamento contabile cedente e cessionario in ipotesi di trasferimento del credito
Secondo l’OIC per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari.
Per tale motivo la differenza negativa dovrà essere iscritta negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari.
Ove la differenza fosse positiva la differenza dovrà essere iscritta tra i proventi finanziari voce C16d) Proventi diversi dai precedenti.
La società cessionaria iscriverà nel proprio bilancio il credito d’imposta al valore del costo sostenuto. Anche in questo caso – ove applicabile – occorrerà tenere conto del principio del costo ammortizzato.