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Riforma fiscale: Via libera della Camera

La riforma fiscale incassa il primo importante sì alla Camera e si accinge a passare all’altro ramo del Parlamento. Il testo approvato è frutto di una discussione lunga e complessa, iniziata lo scorso ottobre e che più volte è stata sul punto di saltare.
Tra le altre cose, la norma che prevede la riforma del catasto è stata oggetto di molte critiche da parte di alcune forze politiche, ma poi si è arrivati a un compromesso eliminando qualsiasi possibilità di utilizzo del valore patrimoniale ai fini fiscali.
Inoltre, modifiche sostanziali sono state introdotte anche per l’IRPEF, prevedendo la trasformazione di alcune delle attuali detrazioni d’imposta in rimborsi diretti o il versamento mensile delle imposte.
Pertanto, il testo approvato contiene alcune importanti modifiche rispetto alla bozza originaria.

Revisione dell’IRPEF

L’art. 2 del Ddl si occupa dei principi e criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.
Nel corso dell’esame in Commissione Finanze della Camera sono state introdotte numerose modifiche. In particolare, rispetto al testo originario del disegno di legge, è stato eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale.
Volendo sintetizzare, gli aspetti più importanti della riforma riguardano i seguenti aspetti:
– aumento della neutralità fiscale per i redditi personali derivanti dall’impiego del capitale, distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare;
– applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale;
– mantenimento del c.d. regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di “uscita” dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;
– tutela dei redditi medio-bassi, con la riduzione delle aliquote medie effettive e una particolare attenzione alle detrazioni e deduzioni d’imposta, alla tutela del bene casa con riferimento al riordino di detrazioni e deduzioni;
– introduzione graduale di meccanismi di rimborso diretto tramite piattaforme telematiche diffuse delle detrazioni al 19% – con priorità a quelle di natura socio-sanitaria – in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi;
– semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché per tutti i contribuenti a cui si applicano gli ISA;
– più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.

Riforma dell’IRES

Per quanto riguarda la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito d’impresa, si punta, in particolare, alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d’impresa, con la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.
Uno degli aspetti maggiormente interessati alla riforma è il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione:
– alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;
– alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;
– alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.

Superamento dell’IRAP

Sulla scia di un percorso già intrapreso con la legge di Bilancio 2022, che ha cancellato l’IRAP per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, ora, con il Ddl di riforma il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale e completo superamento dell’imposta, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
Nel corso dell’esame in Commissione Finanze della Camera è stata introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l’applicazione di aliquote dell’IRAP maggior di quelle minime.
È stato inoltre specificato che detti interventi normativi non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Riforma del catasto

Sul catasto si è consumato il maggiore scontro tra le forze politiche.
Infatti, la disposizione nella sua stesura iniziale, se da un lato puntava all’attribuzione a ciascuna unità immobiliare, oltre che della rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche del relativo valore patrimoniale e di una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato, dall’altro precisava che ciò non avrebbe avuto alcun impatto sulla tassazione degli immobili (e ciò nel rispetto di uno dei principi cardine dell’intera riforma fiscale, ovvero non aumentare il carico fiscale).
Però, sul concetto di “valore patrimoniale” non c’era uniformità di vedute e, per alcune forze politiche, esso nascondeva, di fatto, un futuro aumento della tassazione immobiliare.
Per fortuna, dopo aspri scontri, si è arrivati ad un accordo e, di conseguenza, a una riformulazione della norma (si tratta dell’art. 6 del Ddl). Secondo il testo approvato dalla Camera, si prevede che:
– per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, venga indicata anche un’ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane (quindi, vengono espunti dal testo i precedenti riferimenti all’attribuzione del valore patrimoniale);
– tale rendita, ove risultasse necessario, sia determinata anche tenendo conto dell’articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali, dell’adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.
– vengano individuati principi e criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.
Restano confermati gli altri punti della riforma tra cui:
– l’adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l’individuazione e il corretto classamento degli immobili;
– le misure di tutela previste per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico;
– la delega al Governo di prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, affidando a quest’ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.