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Tax credit beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
In particolare, è stata prevista l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Quanto ai beni materiali 4.0, la legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nello specifico alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Ciò posto, è stato evidenziato che la formulazione letterale che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
In realtà, si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.
Pertanto, è stato chiarito che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
Quanto agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (beni immateriali 4.0), la legge di Bilancio 2022 prevede che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di questi beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.
Nello specifico, la nuova normativa conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.
Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, si prevede che:
– per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.