<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MP&amp;Partners</title>
	<atom:link href="https://www.mpandpartners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mpandpartners.com/</link>
	<description>Professionisti al Servizio di Aziende ed Imprese</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 11:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mpandpartners.com/wp-content/uploads/2022/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>MP&amp;Partners</title>
	<link>https://www.mpandpartners.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BONUS Formazione 4.0: I Controlli del Fisco</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/bonus-formazione-4-0-i-controlli-del-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 11:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha iniziato ad invitare alcuni beneficiari del credito d&#8217;imposta formazione 4.0 a presentarsi di persona, entro 15 giorni, presso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/bonus-formazione-4-0-i-controlli-del-fisco/">BONUS Formazione 4.0: I Controlli del Fisco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha iniziato ad invitare alcuni beneficiari del credito d&#8217;imposta formazione 4.0 a presentarsi di persona, entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente di persona o per il tramite di altro soggetto debitamente delegato. L&#8217;invito riguarda la presentazione di una serie di documenti tra cui:</p>
<ul>
<li>il contratto collettivo aziendale o territoriale con incluso l&#8217;impegno dell&#8217;impresa ad investire nella formazione 4.0;</li>
<li>la dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell&#8217;attestazione di effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili (tale documento deve indicare l&#8217;indicazione degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal dipendente a seguito della formazione ricevuta);</li>
<li>la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulta l&#8217;effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza con la contabilità dell&#8217;impresa;</li>
<li>ulteriore documentazione contabile e amministrativa predisposta dall&#8217;impresa rispondente ai dettami ed ai limiti previsti dal regolamento Ue 651/2014;</li>
<li>una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte (documento da predisporre a cura del docente, tutor o soggetto formatore esterno);</li>
<li>registro dei nominativi ove devono essere riportati gli orari ed i giorni di svolgimento delle attività formative (documento da predisporre a cura del docente, tutor o soggetto formatore esterno).</li>
</ul>
<p>Risulta importante ricordare che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, ed i registri non esibiti in seguito agli inviti ricevuti non potranno essere presi in considerazione a favore dell&#8217;impresa beneficiaria ai fini dell&#8217;accertamento in sede amministrativa e contenziosa.</p>
<p>La richiesta di invito viene inviata dall&#8217;AdE ai sensi dell&#8217;art. 17 del D.Lgs. 241/1997.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/bonus-formazione-4-0-i-controlli-del-fisco/">BONUS Formazione 4.0: I Controlli del Fisco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superbonus al 110% Unifamiliari &#8211; Proroga in arrivo</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/superbonus-al-110-unifamiliari-proroga-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 10:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuova proroga in arrivo per il superbonus al 110% per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno concluso il 30% dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/superbonus-al-110-unifamiliari-proroga-in-arrivo/">Superbonus al 110% Unifamiliari &#8211; Proroga in arrivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova proroga in arrivo per il superbonus al 110% per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno concluso il 30% dei lavori. Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera al D.L. n. 11/2023, viene infatti <strong>rinviato al 30 settembre 2023</strong> (in luogo della precedente data del 31 marzo 2023) il termine ultimo entro cui possono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi detrazione con aliquota del 110%. Dalla commissione, arriva il via libera anche alla possibilità, per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti d’imposta entro il 31 marzo, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la remissione <em>in bonis</em> entro il 30 novembre 2023.</p>
<p>Tale possibilità è <strong>limitata solo al caso in cui la cessione è effettuata favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.</strong></p>
<p>Con un ulteriore correttivo approvato viene data la <strong>possibilità di utilizzare in 10 anni i crediti dei bonus edilizi per i quali le cessioni o sconti sono state comunicate entro il 31 marzo 2023.</strong></p>
<p>Infine, un altro emendamento  prevede un aggiornamento sulla <strong>responsabilità solidale</strong> dei <strong>cedenti-cessionari</strong>. Viene infatti previsto per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata l’<strong>esclusione</strong> per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario <strong>se</strong> l’<strong>istituto </strong>rilascia un’<strong>attestazione</strong> di <strong>possesso dei documenti di verifica</strong> del <strong>credito</strong>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/superbonus-al-110-unifamiliari-proroga-in-arrivo/">Superbonus al 110% Unifamiliari &#8211; Proroga in arrivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parere OIC: Contabilizzazione Crediti fiscali edilizi</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/parere-oic-contabilizzazione-crediti-fiscali-edilizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 11:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vista della chiusura dei Bilancio per l&#8217;anno in corso risulta utile illustrare quanto disposto dall&#8217;Organismo Italiano di Contabilità sulla corretta impostazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/parere-oic-contabilizzazione-crediti-fiscali-edilizi/">Parere OIC: Contabilizzazione Crediti fiscali edilizi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>In vista della chiusura dei Bilancio per l&#8217;anno in corso risulta utile illustrare quanto disposto dall&#8217;Organismo Italiano di Contabilità sulla corretta impostazione in bilancio dei crediti in oggetto, in base alle varie modalità di fruizione previste dal Decreto Rilancio.</div>
<div></div>
<div>L’Agenzia delle Entrate ha chiesto all’OIC un parere sull’argomento relativamente a <strong>tre casistiche</strong>:</div>
<div>1. contabilizzazione e utilizzo diretto del credito d’imposta nel bilancio della committente;</div>
<div>2. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto concesso in fattura al committente in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale;</div>
<div>3. contabilizzazione nel bilancio delle società cedente e cessionaria a seguito della compravendita del credito di imposta.</div>
<div></div>
<div>1. <strong>Utilizzo Diretto da parte della Società Committente.</strong></div>
<div>
<div>La prima modalità di utilizzo del bonus fiscale (utilizzo diretto) comporta la contabilizzazione del credito d’imposta che sorge in capo al committente in seguito agli investimenti edilizi effettuati.</div>
<div>L’OIC ha assimilato il credito d’imposta a un <strong>contributo in conto impianti</strong> così come definito dal paragrafo 86 del principio <a class="rich-legge onefiscaleLink" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842773SOMM" target="_blank" rel="noopener">OIC 16</a>; la suddetta assimilazione trova riscontro nella definizione di <strong>contributo in conto impianti</strong> prevista nel paragrafo 86 dell’<strong>OIC 16</strong> nella quale si possono rintracciare le caratteristiche del bonus fiscale; in altre parole, le suddette detrazioni soddisfano i requisiti menzionati dal citato paragrafo 86 in quanto trattasi di somme:</div>
<div>&#8211; erogate da un soggetto pubblico;</div>
<div>&#8211; destinate alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali;</div>
<div>&#8211; commisurate al costo delle medesime immobilizzazioni.</div>
<div>L’importo del credito d’imposta dovrà essere contabilizzato così come previsto dai paragrafi 87 e 88 del medesimo principio:</div>
<div>&#8211; nell’attivo dello stato patrimoniale, quale credito tributario, qualora vi sia una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte e, sempre nell’attivo, a diretta riduzione dell’importo dell’investimento stesso iscritto in bilancio (c.d. <strong>metodo diretto</strong>); oppure</div>
<div>&#8211; nell’attivo dello stato patrimoniale, quale credito tributario e nel passivo dello stato patrimoniale, quale risconto da rilasciare a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale (c.d. <strong>metodo indiretto</strong>).</div>
</div>
<div>2. <strong>Trattamento contabile cessionario (sconto in fattura)</strong></div>
<div>
<div>Per il fornitore, il minor incasso è compensato dal riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24 e senza i limiti generali imposti dall’<a class="rich-legge onefiscaleLink" title="art. 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000661382ART61" target="_blank" rel="noopener">art. 31</a>, comma 1,<a class="rich-legge onefiscaleLink" title="D.L. n. 782010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000661382SOMM" target="_blank" rel="noopener">D.L. n. 78/2010</a>.</div>
<div>La <a title="circolare 8 agosto 2020, n. 24/E" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2020/08/18/superbonus-110-requisiti-interventi-agevolabili" target="_blank" rel="noopener">circolare 8 agosto 2020, n. 24/E</a> ha fornito un <strong>esempio</strong> ipotizzando che &#8211; a fronte di un corrispettivo di 30.000 euro &#8211; venga usufruito uno sconto di corrispondente importo da parte del beneficiario della detrazione. All’atto della riduzione del credito verso il cliente, il fornitore registrerà un credito d’imposta pari al 110% del corrispettivo ceduto (i.e. 33.000) di cui 3.000 euro quale provento finanziario.</div>
<div>
<div>Secondo l’OIC la <strong>differenza</strong> tra il <strong>valore di iscrizione del credito</strong> tributario e il suo <strong>valore nominale</strong> (nel caso di specie 3.000) deve essere iscritta in quote costanti (e quindi riscontate), lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari.</div>
<div>L’importo iscritto (i.e. 3.000) concorrerà a formare il <strong>reddito imponibile</strong> per il principio di derivazione giacché nessuna norma ne prevede l’esclusione.</div>
<div>Anche in questo caso si applica il criterio del costo ammortizzato.</div>
</div>
<div>3. <strong>Trattamento contabile cedente e cessionario in ipotesi di trasferimento del credito</strong></div>
<div>
<div>Secondo l’OIC per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari.</div>
<div>Per tale motivo la differenza negativa dovrà essere iscritta negli oneri finanziari &#8211; voce <strong>C17) Interessi e altri oneri finanziari.</strong></div>
<div>
<div>Ove la differenza fosse positiva la differenza dovrà essere iscritta tra i proventi finanziari voce <strong>C16d) Proventi diversi dai precedenti</strong>.</div>
<div>La società cessionaria iscriverà nel proprio bilancio il credito d’imposta al valore del costo sostenuto. Anche in questo caso &#8211; ove applicabile &#8211; occorrerà tenere conto del principio del costo ammortizzato.</div>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/parere-oic-contabilizzazione-crediti-fiscali-edilizi/">Parere OIC: Contabilizzazione Crediti fiscali edilizi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Tax Credit Gas ed energia: Trattamento civilistico e fiscale</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/corporate-tax-credit-gas-ed-energia-trattamento-civilistico-e-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno le imprese dovranno valutare gli aspetti civilistici e fiscali degli energy credits nei bilanci in corso di formazione e nelle successive [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/corporate-tax-credit-gas-ed-energia-trattamento-civilistico-e-fiscale/">Corporate Tax Credit Gas ed energia: Trattamento civilistico e fiscale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno le imprese dovranno valutare gli aspetti civilistici e fiscali degli <em>energy credits</em> nei bilanci in corso di formazione e nelle successive dichiarazioni dei redditi.</p>
<p>Partendo da una sintesi schematica delle caratteristiche dei crediti d&#8217;imposta in discussione si possono fissare i seguenti aspetti comuni:</p>
<ul>
<li>devono essere contabilmente <strong>rilevati a conto economico</strong> (principio della competenza);</li>
<li><strong>non concorrono alla determinazione della base imponibile</strong> ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) e dell&#8217;Irap;</li>
<li>si <strong>possono utilizzare in compensazione con le imposte a debito,</strong> o, al verificarsi di certe condizioni sono cedibili a terzi.</li>
</ul>
<p><strong>Dal punto di vista contabile</strong>, nel rispetto del generale principio di correlazione, si ritiene che si tratti di proventi che possono geneticamente essere posti in rettifica (diminuzione) di elementi di costi e oneri del conto economico (sezione B).</p>
<p><strong>Dal punto di vista fiscale</strong>, gli stessi non concorrono, per loro stessa natura, alla formazione della base imponibile ai fini delle II.DD.. Di conseguenza, nella predisposizione del modello dichiarativo, dovranno essere indicati come &#8220;variazione in diminuzione&#8221; dell&#8217;importo esposto a conto economico pari al contributo a credito maturato.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/corporate-tax-credit-gas-ed-energia-trattamento-civilistico-e-fiscale/">Corporate Tax Credit Gas ed energia: Trattamento civilistico e fiscale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti 4.0 più tempo per il completamento</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/investimenti-4-0-piu-tempo-per-il-completamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 10:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il prossimo 31 dicembre, usufruendo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/investimenti-4-0-piu-tempo-per-il-completamento/">Investimenti 4.0 più tempo per il completamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il prossimo 31 dicembre, usufruendo del credito di imposta con le più elevate percentuali del 2022. Il comma 423 della legge di Bilancio (anche se le prime bozze del Milleproroghe puntano a spostare il termine al 31 dicembre 2023) allunga di tre mesi il termine previsto dal <a href="https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc/36519829" target="_blank" rel="noopener">comma 1057 della legge 178/2020</a>. Nessuna proroga, invece, per gli investimenti “ordinari” e per il software 4.0 con aliquota 50% prenotati entro fine 2022, che devono essere effettuati nel primo semestre 2023.</p>
<p>Le imprese che stanno concludendo gli ultimi ordini di acquisto di beni materiali con caratteristiche Industria 4.0 (<a href="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc/30307583" target="_blank" rel="noopener">allegato A alla legge 232/2016</a>) potranno contare, se effettuano la “prenotazione” (ordine e acconto non inferiore al 20% del prezzo) entro sabato 31 dicembre, sui primi nove mesi del 2023 per realizzare l’acquisto.</p>
<p>Si ricorda che le percentuali di riconoscimento sono:</p>
<ol>
<li>40% fino a 2,5 milioni;</li>
<li>20% tra 2,5 e 10 milioni;</li>
<li>10% tra 10 e 20 milioni.</li>
</ol>
<p>Nessun maggior termine viene previsto per sfruttare il super credito 2022 per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (<a href="https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc/30307599" target="_blank" rel="noopener">allegato B, legge 232/2016</a>).</p>
<p>Non slitta neppure la coda temporale stabilita dal comma 1055 della legge 178/2020 per il completamento degli investimenti in beni ordinari (come computer, attrezzature, macchinari non 4.0, autocarri, eccetera) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Per applicare il credito d’imposta del 6%, resta confermata la scadenza del 30 giugno 2023 per l’effettuazione dell’investimento. Dal 2023, per questi investimenti non 4.0 non è previsto alcun credito di imposta.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/investimenti-4-0-piu-tempo-per-il-completamento/">Investimenti 4.0 più tempo per il completamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le novità del Dl Aiuti- quater</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/le-novita-del-dl-aiuti-quater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 12:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Approvato nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 il decreto Aiuti quater che tra le misure introdotte include: la rateizzazione delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/le-novita-del-dl-aiuti-quater/">Le novità del Dl Aiuti- quater</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Approvato nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 il decreto Aiuti quater che tra le misure introdotte include:</p>
<ul>
<li><strong>la rateizzazione delle bollette della luce e del gas</strong> fino a 48 rate mensili con un tasso di tasso di interesse pari al rendimento dei BTP poliennali di pari durata. La norma ricalca quanto già previsto dalla Legge di maggio 2022 ma ampliando il periodo che ricomprenderà quello dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, ma solo per l&#8217;eccedenza l&#8217;importo medio contabilizzato nell&#8217;anno 2021.</li>
<li><strong>credito d&#8217;imposta esteso anche per il mese di dicembre 2022 per le bollette del gas e energia. </strong>Prorogato, senza modifiche, fino a dicembre 2022 il credito pari al 40%  per le imprese energivore che scende al 30% per quelle cd &#8220;non energivore&#8221;.  Il credito potrà essere usato in compensazione o ceduto a terzi, ma solo per intero, con possibilità di cessioni successive solo a favore di banche, assicurazioni e intermediari finanziari. Per tutte le cessioni sarà necessaria l&#8217;apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.</li>
<li><strong>aumento del limite di circolazione del contante che passa da 2.000 a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023. </strong>Dalla normativa attualmente vigente si contano altri 5 limiti di carattere generale. Alcuni sono più elevati, come il tetto a 15mila euro per gli acquisti dei turisti stranieri. Altri sono più bassi, come la soglia di mille euro per le rimesse di denaro che passano attraverso i <i>money transfer</i>. O come la cifra – sempre a mille euro – a partire dalla quale gli assegni bancari e postali necessitano della clausola «non trasferibile». A questi limiti generali si affiancano alcuni divieti totali di usare le banconote in determinati settori o contesti. È il caso ad esempio dei pagamenti effettuati o ricevuti da condomìni, che devono sempre transitare per un conto corrente dedicato. O delle retribuzioni ai lavoratori subordinati che – al massimo – possono essere pagate in contanti allo sportello bancario (fanno eccezione solo il lavoro domestico e le collaborazioni occasionali). Mentre scatta a mille euro la soglia a partire dalla quale le società e associazioni sportive dilettantistiche devono versare o incassare con mezzi tracciati.</li>
<li><strong>taglio della percentuale di detrazione del superbonus che passerà dal 110% al 90% dal 1 gennaio 2023. </strong>Il regime transitorio  si concretizza in una clausola che mantiene il 110% anche il prossimo anno per chi alla data di entrata in vigore del decreto abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la documentazione necessaria negli interventi di demolizione e ricostruzione. Il bonus continuerà poi a essere «super», al 110%, fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie. Resta in pista la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30 settembre, aveva raggiunto il 30% degli interventi. E per i nuovi interventi arriva l’incentivo al 90%, ma con un doppio vincolo: le riqualificazioni finanziate dallo Stato potranno riguardare solo le unifamiliari utilizzate come prima casa da contribuenti che non superano una certa soglia di reddito.</li>
<li><strong>innalzamento soglia esentasse da 600 a 3.000 euro per il welfare aziendale. </strong></li>
</ul>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/le-novita-del-dl-aiuti-quater/">Le novità del Dl Aiuti- quater</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operazione &#8220;salva bonus&#8221; Ricerca e sviluppo</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/operazione-salva-bonus-ricerca-e-sviluppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si sta concretizzando lo schema che il Governo ha disegnato per dare certezza alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/operazione-salva-bonus-ricerca-e-sviluppo/">Operazione &#8220;salva bonus&#8221; Ricerca e sviluppo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si sta concretizzando lo schema che il Governo ha disegnato per dare certezza alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta per la ricerca e lo sviluppo. Infatti, è al vaglio del MEF una bozza di Dpcm che, oltre ad istituire l&#8217;albo dei certificatori per i crediti in oggetto, definisce il contenuto della certificazione che le aziende potranno richiedere onde evitare le frequenti contestazioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>I crediti d&#8217;imposta interessati sono: i) Investimenti in R&amp;S, ii) innovazione tecnologica, iii) design e ideazione estetica, iv) innovazione per obiettivi 4.0 e v) transizione ecologica.</p>
<p>Le imprese interessate potranno richiedere la certificazione sia per gli investimenti già effettuati che per quelli ancora da effettuare, facendo direttamente richiesta al MISE tramite un modello che sarà definito da un prossimo decreto direttoriale. Il contenuto della certificazione, qualora fosse definitivamente approvata la bozza del provvedimento dovrà contenere:</p>
<ul>
<li>le informazioni sulle capacità organizzative e le competenze tecniche dell&#8217;impresa (criterio dell&#8217;adeguatezza rispetto agli investimenti);</li>
<li>descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati;</li>
<li>motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l&#8217;accesso al beneficio;</li>
<li>la dichiarazione di indipendenza da parte del certificatore rispetto all&#8217;azienda beneficiaria;</li>
<li>ulteriori elementi descrittivi utili all&#8217;attività di vigilanza e controllo da parte del Mise e dell&#8217;AdE.</li>
</ul>
<p>il provvedimento prevede inoltre che il Ministero, con verifiche a campione, potrà richiedere al certificatore documentazione integrativa che dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il Mise non risponde negativamente entro i 30 giorni successivi alla richiesta della documentazione aggiuntiva o, in alternativa se non richiede documenti entro 45 giorni dal rilascio della certificazione, la procedura si potrà ritenere conclusa positivamente con la conseguenza che l&#8217;impresa risulterà blindata da eventuali contestazioni sul beneficio. Infatti la stessa, decorsi i termini sopracitati produrrà effetti giuridicamente vincolanti nei confronti dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Per vedere il perfezionamento di tale misura bisognerà però ancora attendere con la speranza di poter dare certezza alle aziende che spesso si sono ritrovate in passato totalmente in balia di contestazioni anche non prevedibili e con conseguenze pesanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/operazione-salva-bonus-ricerca-e-sviluppo/">Operazione &#8220;salva bonus&#8221; Ricerca e sviluppo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Aiuti-ter: Proroga e Rafforzamento misure di sostegno per il caro energia</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/decreto-aiuti-ter-proroga-e-rafforzamento-misure-di-sostegno-per-il-caro-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bozza di decreto Aiuti-ter (approvata dal CdM il 16 settembre 2022) ha previsto la proroga ed il rafforzamento delle misure a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/decreto-aiuti-ter-proroga-e-rafforzamento-misure-di-sostegno-per-il-caro-energia/">Decreto Aiuti-ter: Proroga e Rafforzamento misure di sostegno per il caro energia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La bozza di decreto Aiuti-ter (approvata dal CdM il 16 settembre 2022) ha previsto la proroga ed il rafforzamento delle misure a sostegno delle imprese, energivore e non, derivante dall&#8217;incremento dei costi dell&#8217;energia consumata.</p>
<p>Innanzitutto, viene riconosciuto un credito d&#8217;imposta del 40% (la vecchia disposizione riconosceva il 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (ivi compresa quella prodotta e auto-consumata) nei prossimi mesi di ottobre e novembre 2022 alle <strong>imprese a forte consumo di energia in base al decreto Mise 21 dicembre 2017</strong>, i cui costi medi calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 hanno subito un incremento maggiore del 30% sullo stesso periodo dell&#8217;anno 2019.</p>
<p>Invece, <strong>per le imprese cd. non energivore</strong> ma con contatori di potenza disponibile almeno pari a 4,5 kw, il credito d&#8217;imposta riconosciuto sarà pari al 30% (la vecchia disposizione riconosceva il 15% per chi aveva contatori con potenza almeno pari a 16,5 kw) qualora abbiano subito incrementi superiori al 30% nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno 2019.</p>
<p><strong>Per le imprese a forte consumo di gas naturale</strong> si riconosce un credito d&#8217;imposta del 40% (contro il 25% della vecchia disposizione) delle spese sostenute per l&#8217;acquisto di tale materia consumata per i mesi di ottobre e novembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale (media dei prezzi pubblicati dal Gme) abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno 2019. Le imprese che rientrano in tale disposizione sono quelle operanti nei settori di cui all&#8217;allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica del 21 dicembre 2021 n. 541 e con consumi di gas , nei primi tre mesi del 2022, non inferiori al 25% del volume indicato all&#8217;art. 3, comma 1, della disposizione richiamata.</p>
<p><strong>Per le imprese cd. non gasivore,</strong> ossia diverse dalle precedenti, il credito d&#8217;imposta riconosciuto è pari al 40% (contro il 25% precedente) della spesa di acquisto del gas naturale consumato per usi diversi dal termoelettrico nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati da Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.</p>
<p>Sulle modalità di utilizzo, diversamente dai precedenti, che erano utilizzabili in F24 entro il 31 dicembre 2022 ancora non è stata fatta chiarezza ma si presume che potranno essere compensati, con le medesime modalità, entro il primo o secondo trimestre 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/decreto-aiuti-ter-proroga-e-rafforzamento-misure-di-sostegno-per-il-caro-energia/">Decreto Aiuti-ter: Proroga e Rafforzamento misure di sostegno per il caro energia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione &#8211; Sezione Tributaria 20192: Consulenze società riconducibile al socio-amministratore del soggetto che riceve la prestazione</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/cassazione-sezione-tributaria-20192-consulenze-societa-riconducibile-al-socio-amministratore-del-soggetto-che-riceve-la-prestazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Sezione Tributaria della Suprema Corte con Sentenza numero 20192 del 6 maggio 2022, depositata il 22 giugno 2022 sancisce un principio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/cassazione-sezione-tributaria-20192-consulenze-societa-riconducibile-al-socio-amministratore-del-soggetto-che-riceve-la-prestazione/">Cassazione &#8211; Sezione Tributaria 20192: Consulenze società riconducibile al socio-amministratore del soggetto che riceve la prestazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Sezione Tributaria della Suprema Corte con Sentenza numero 20192 del 6 maggio 2022, depositata il 22 giugno 2022 sancisce un principio di &#8220;presunta antieconomicità&#8221; dell&#8217;esternalizzazione di attività consulenziali effettuate dalla stessa persona che rivesta anche la qualità di amministratore e socio della società destinataria di tali servizi. Di conseguenza, in base a tale assunto, il costo in capo alla società che risulta destinataria di tali servizi verrebbe considerato presuntivamente non inerente. Infatti, ai fini delle imposte dirette, l&#8217;antiecconomicità di una spesa sostenuta, ossia la sproporzione quantitativa della medesima, costituisce un indicativo sintomo dell&#8217;inerenza del costo, come enunciato dalla Sentenza della Cassazione n. 13588 del 30 maggio 2018.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/cassazione-sezione-tributaria-20192-consulenze-societa-riconducibile-al-socio-amministratore-del-soggetto-che-riceve-la-prestazione/">Cassazione &#8211; Sezione Tributaria 20192: Consulenze società riconducibile al socio-amministratore del soggetto che riceve la prestazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emendamento DL Aiuti: Chance per sbloccare le cessioni</title>
		<link>https://www.mpandpartners.com/emendamento-dl-aiuti-chance-per-sbloccare-le-cessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpandpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mpandpartners.com/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al DL Aiuti che potrebbe, potenzialmente, sbloccare il meccanismo della cessione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/emendamento-dl-aiuti-chance-per-sbloccare-le-cessioni/">Emendamento DL Aiuti: Chance per sbloccare le cessioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al DL Aiuti che potrebbe, potenzialmente, sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti da parte del sistema bancario. Nella sostanza si prevede che le Banche, ivi comprese le società del gruppo bancario, potranno sempre cedere i crediti da bonus edilizi acquisiti da privati contribuenti e da imprese non più solo a soggetti particolarmente qualificati in ambito finanziario ma a tutti i soggetti dotati di partita iva.  Tale modifica prevede un considerevole ampliamento della platea delle potenziali controparti che potrebbe contribuire a far ripartire il mercato delle cessioni, dopo lo stop subito negli ultimi mesi.</p>
<p>Le condizioni necessarie che vengono richieste dal citato emendamento sono:</p>
<ul>
<li>si deve trattare di correntisti della banca cedente o della capogruppo;</li>
<li>sono ammesse, per i crediti trasmessi successivamente al primo maggio 2022, cessioni parziali (ossia riguardanti le singole rate annuali del credito);</li>
<li>non sono consentite ulteriori cessioni;</li>
</ul>
<p>L&#8217;unico tema che richiede ulteriori chiarimenti sia da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate che da parte del Legislatore riguarda il concetto di &#8220;diligenza&#8221; richiamato nella Circolare 23/E al fine di evitare la responsabilità solidare in capo al soggetto acquirente, soprattutto in riferimento al fatto che, con la nuova modifica i cessionari (soggetti con partita IVA) non hanno particolari doti di conoscenza delle procedure di verifica sui crediti che acquisteranno. Inoltre, tali crediti, essendo già transitati nel circuito bancario, dovrebbero essere già stati verificati approfonditamente dalle Banche. Su tali aspetti gli operatori richiedono un intervento volto a non vanificare quanto di buono può scaturire dall&#8217;ampliamento della platea dei soggetti acquirenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com/emendamento-dl-aiuti-chance-per-sbloccare-le-cessioni/">Emendamento DL Aiuti: Chance per sbloccare le cessioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mpandpartners.com">MP&amp;Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
